Statuto

Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1 – E’ costituita in Busto Arsizio un’associazione apartitica culturale ricreativa senza scopi di lucro denominata: “LA FAMIGLIA BUSTOCCA”

Art. 2 – L’Associazione attualmente ha sede in Busto Arsizio in Via F.lli d’Italia 7.

Art. 3 – Essa ha per scopo:
a) custodire e tramandare la tradizione linguistica, storica, artistica e culturale di Busto Arsizio ereditata dai padri e consacrata nei documenti e monumenti che di essa ci restano;
b) valorizzare nei modi più dignitosi e convenienti quanto di bello e di utile, con riferimento ai temi sopra citati, si fa nella città, od anche fuori di essa, da suoi cittadini;
c) mantenere e diffondere tra i cittadini di ogni ceto sociale l’amore per Busto Arsizio, nonché il desiderio e soprattutto l’impegno di renderla sempre più bella, più operosa e più grande.

Art. 4 – Per attuare questa triplice finalità La Famiglia Bustocca si propone di:
1) Promuovere, patrocinare e diffondere pubblicazioni di interesse cittadino; pubblicare periodicamente “l’Almanacco della Famiglia Bustocca”, che raccolga le indagini di studiosi di storia locale; i documenti della vita cittadina anche contemporanea e temi di dibattito di problematiche della vita di Busto Arsizio.
2) Indire conferenze, organizzare manifestazioni con fini artistici e culturali.
3) Organizzare mostre e rassegne d’arte, di storia e di cultura di interesse cittadino e generale.
4) Costituire nella propria sede una biblioteca-archivio-museo per raccogliervi libri, documenti, stampe, cimeli od altro materiale di particolare interesse per la città di Busto Arsizio e zona.
5) Operare per la buona conservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale cittadino.
6) Individuare, divulgare e interessare i cittadini ai problemi sociali, economici, urbanistici e culturali in genere che riguardano il presente e l’avvenire della città e della zona che gravita intorno ad essa.
7) Stabilire e mantenere rapporti d’amicizia e di solidarietà con i bustocchi viventi lontano dalla città sia in Italia che all’estero.
8) Collaborare con altre Associazioni anche aderendo ad eventuali programmi che risultino interessanti per le finalità suddette.
9) Promuovere forme e modalità di incontro (anche ricreativo) e di collaborazione tra i soci, utili in particolare a rendere più organico e più agevole il perseguimento dello scopo sociale indicato dall’Art. 3 e l’attuazione di quanto previsto nei punti da 1) a 8) del presente articolo.
Art. 5 – La Famiglia elegge come propria patrona la Beata Giuliana da Busto.

Patrimonio ed esercizi sociali
Art. 6 – Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 7 – L’esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Soci
Art. 8 – Sono Soci della Famiglia Bustocca le persone accolte come tali dal Consiglio, che siano nate a Busto Arsizio o in Comuni vicini, che abbiano origini familiari bustocche, o che risiedano ed operino nella Città o in Comuni vicini. Il Consiglio delibera sull’accettazione insindacabilmente, previa domanda dell’interessato avvallata da due Soci. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio.

Art. 9 – I Soci possono essere:
1) Soci Onorari
2) Soci Benemeriti
3) Soci Sostenitori
4) Soci Ordinari
5) Soci Giovani Simpatizzanti
I Soci Onorari sono scelti fra personalità segnalate come particolarmente meritevoli nei confronti della Città, indipendentemente dalla loro origine, residenza o luogo di attività.
Sono Soci Benemeriti coloro che versano annualmente una quota almeno tripla di quella stabilita dal Consiglio.
Sono Soci Sostenitori coloro che versano annualmente una quota doppia di quella stabilita dal Consiglio.
Sono Soci Ordinari coloro che versano annualmente la quota stabilita ogni anno dal Consiglio.
Sono Soci Giovani Simpatizzanti coloro che non avendo ancora compiuto il 30° anno di età si iscrivono per la prima volta all’Associazione e che versano annualmente la quota stabilita ogni anno dal Consiglio.

Art. 10 – I Soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto:
a) di frequentare la sede della Famiglia nei giorni e nelle ore in cui essa è aperta;
b) di partecipare a tutte le manifestazioni interne od esterne organizzate dalla Famiglia;
c) di ricevere il Notiziario e l’Almanacco della Famiglia.

Art. 11 – Le quote sono da versarsi annualmente entro il primo trimestre dell’anno solare.

Art. 12 – La qualità di Socio si perde per morosità superiore al biennio.

Organi Sociali ed Amministrazione
Art. 13 – Sono organi della Famiglia:
il Consiglio della Famiglia e il Collegio dei Gentiluomini.
I loro componenti sono eletti dall’Assemblea Generale fra tutti i Soci; restano in carica due anni sociali e sono rieleggibili. Nel Consiglio non possono essere rappresentati più di due Soci Giovani Simpatizzanti.
Qualora un componente del Consiglio venga a mancare nel corso dell’esercizio, gli altri componenti dell’organo provvederanno alla sua sostituzione; sostituzione indipendente dai voti ottenuti nell’ultima votazione e che dovrà essere ratificata in occasione della prima Assemblea.

Art. 14 – Il Consiglio della Famiglia è formato da 9 Missè. Esso sceglie tra i nove: il Regiù, il Vice-Regiù, il Segretario e il Tesoriere.
Il Regiù, il Vice-Regiù, il Segretario e il Tesoriere formano il Consiglio di Presidenza e possono prendere provvedimenti di urgenza, che dovranno però essere ratificati al più presto dal Consiglio.

Art. 15 – Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese, ma può essere convocato dal Regiù ogni qualvolta che egli lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei Missè. Il Consiglio è presieduto dal Regiù, in sua assenza dal Vice-Regiù, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando siano state prese alla presenza di almeno cinque dei suoi membri.
Il Consiglio determina annualmente la quota di partecipazione alla Famiglia.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. Nel caso di parità il voto del Regiù è decisivo.

Art. 16 – Il Regiù è il Capo della Famiglia e la rappresenta legalmente in ogni circostanza anche in giudizio. Egli presiede di diritto le sedute consiliari e ogni manifestazione della Famiglia. Nel caso di suo impedimento è sostituito dal Vice-Regiù.
Il Regiù che lascia l’incarico assume per un biennio la veste di Past-Regiù. Il Past-Regiù partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio.

Art. 17 – I Missè che non partecipano alle sedute consiliari per tre volte di seguito, senza darne giustificazione, sarà ritenuto dimissionario dalla carica e si provvederà alla sua sostituzione a norma dell’Art. 13.

Art. 18 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati e ove si rendesse necessario redige il Regolamento interno per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio può costituire Commissioni di studio o di lavoro presiedute da un Consigliere e composte da esperti anche non soci.

Art. 19 – Il Consiglio per sua iniziativa, o dietro richiesta di almeno trenta Soci in regola con la quota, può indire dei referendum tra tutti i Soci. Le modalità dello svolgimento saranno allora fissate dal Consiglio in modo che tutti i Soci siano in grado di parteciparvi.

Art. 20 – Il Collegio dei Gentiluomini è composto da 3 membri da scegliersi tra coloro che risultano iscritti nella Associazione da almeno dieci anni.
I suoi compiti sono:
a) conciliare le eventuali controversie che insorgessero tra i Soci o tra un Socio e il Consiglio, su richiesta del Socio;
b) vigilare sulla retta ed oculata amministrazione del patrimonio della Famiglia e rivederne i bilanci annuali.
I Gentiluomini possono partecipare alle sedute consiliari, ma non hanno voto deliberativo.

Assemblee
Art. 21 – I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il 30 Aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, o mediante pubblicazione sul “Notiziario” e affissione sull’albo dell’Associazione precisante l’Ordine del Giorno, il luogo, la data, e l’ora della prima ed eventuale seconda convocazione. Il tutto almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell’art. 20 C.C. il Consiglio deve convocare l’Assemblea osservando le suddette modalità.
L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purchè in Busto Arsizio.

Art. 22 – L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, su modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione. Nomina i componenti il Consiglio della Famiglia e il Collegio dei Gentiluomini.

Art. 23 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
I Soci possono, con dichiarazione scritta di delega, farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l’approvazione di bilanci e per deliberazione in merito a responsabilità di Consiglieri.
Ciascun Socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Art. 24 – L’Assemblea è presieduta dal Regiù, in mancanza di questi dal Vice-Regiù; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Regiù in qualità di Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e nel caso di votazioni nomina due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 25 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza se assunte alla presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione le delibere saranno valide indipendentemente dal suo oggetto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Scioglimento

Art. 26 – La Famiglia Bustocca è sorta per durare nel tempo, di generazione in generazione.
Lo scioglimento potrà aver luogo per deliberazione dell’Assemblea o per disposizione di legge. L’Assemblea nominerà in ogni caso il liquidatore o liquidatori e delibererà la devoluzione del patrimonio a un Ente, Istituzione o Associazione cittadina di sua insindacabile scelta.
In caso di scioglimento il suo patrimonio non è da considerarsi di proprietà dei Soci in quel momento iscritti nel libro Soci.

Controversie
Art. 27 – Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra questi e l’Associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Gentiluomini, il cui giudizio sarà inappellabile.
Disposizione Finale

Art. 28 – Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme degli artt. 36-38 Codice Civile e le altre norme applicabili alla materia.